L’indennità per intemperie

L’assicurazione contro la disoccupazione eroga – oltre alla classica indennità di disoccupazione per chi si ritrova senza impiego, alle indennità per lavoro ridotto e quelle per insolvenza – anche le indennità per intemperie (IPI). Una prestazione importante cui molte aziende in Svizzera e nel nostro Cantone fanno capo regolarmente. L’indennità per intemperie serve infatti a indennizzare adeguatamente i lavoratori di determinati rami d’attività per le perdite di lavoro causate esclusivamente e direttamente dalle condizioni meteorologiche. Tale indennizzo contribuisce a prevenire lo sviluppo di condizioni di lavoro precarie in vari rami dovute alla situazione meteorologica. In buona sostanza le IPI coprono le imprese che subiscono una perdita di guadagno a causa di condizioni meteorologiche sfavorevoli che rendono la continuazione dei lavori (pensiamo ai cantieri all’aperto) tecnicamente impossibile e/o economicamente insostenibile o non si può ragionevolmente esigerla dai lavoratori, pur avendo preso le misure di protezione sufficienti.

Per condizioni meteorologiche si intendono in particolare la pioggia, la neve, la grandine, il freddo, ma anche il caldo, il vento, l’umidità o la siccità.  

L’ordinanza federale sull’assicurazione contro la disoccupazione (OADI) indica in modo esaustivo all’art. 65 i rami d’attività aventi diritto questa prestazione: edilizia e genio civile, carpenteria, taglio della pietra e cave; estrazione di sabbia e di ghiaia; posa di binari e di condotte aeree; sistemazioni esterne (giardini); selvicoltura, vivai ed estrazione della torba, se tali attività non sono esercitate a titolo accessorio da un’azienda agricola; estrazione di argilla e industria laterizia; pesca professionale; trasporti, se i veicoli sono utilizzati esclusivamente per il trasporto di materiale di scavo e di costruzione verso e dai cantieri o per il trasporto di sabbia e di ghiaia dai luoghi di estrazione; segherie. L’IPI può essere inoltre pagata ad aziende che si dedicano unicamente alla viticoltura, alla coltivazione delle piante, alla frutticoltura e all’orticoltura, se gli usuali lavori stagionali non possono essere eseguiti normalmente a causa di siccità o di umidità straordinarie. Non occorre che siano presenti condizioni meteorologiche eccezionali. Il solo fatto determinante è l’impossibilità di  proseguire i lavori a causa di intemperie. 

Va detto che la perdita di lavoro non è computabile, segnatamente, se è riconducibile soltanto indirettamente alle condizioni meteorologiche (perdita di clienti, ritardo nei termini) se si tratta di perdite stagionali consuete nell’agricoltura, se il lavoratore non accetta la sospensione del lavoro e dev’essere pertanto rimunerato secondo il contratto di lavoro o concerne persone al servizio di un’organizzazione per lavoro temporaneo (art. 43a LADI).

Secondo il Tribunale federale, visto che il diritto all’IPI non presuppone condizioni meteorologiche eccezionali, questo diritto non può essere negato soltanto perché la riparazione di un tetto piatto non avrebbe dovuto essere pianificata per l’inverno. Non importa che le temperature siano state superiori o inferiori alla media stagionale. Il diritto all’indennità non può pertanto essere negato soltanto perché l’impresa avrebbe dovuto prevedere che in quella stagione la continuazione dei lavori avrebbe potuto essere ostacolata dalle condizioni meteorologiche. Il solo fatto determinante è che i lavori non abbiano potuto essere eseguiti perché tecnicamente impossibile a causa delle condizioni meteorologiche (DTF 124 V 239).

È importante rilevare che non hanno diritto a questa prestazione i lavoratori la cui perdita di lavoro non è determinabile o il cui tempo di lavoro non è sufficientemente controllabile. L’adempimento di questa disposizione legale implica che il datore di lavoro disponga di un sistema di controllo delle ore di lavoro. Purtroppo spesso questa condizione fa difetto. L’azienda deve disporre di un sistema di controllo delle ore di lavoro (ad esempio schede di timbratura, rapporti sulle ore, sistemi elettronici per la registrazione del tempo di lavoro ecc.) dei lavoratori che  hanno subito una perdita di lavoro in seguito alle condizioni atmosferiche. Questo sistema deve riportare quotidianamente le ore di lavoro prestate, comprese le eventuali ore supplementari, le ore perse a causa d’intemperie nonché tutte le altre ulteriori assenze quali ad esempio vacanze, giorni di malattia, infortunio, servizio militare.

Proceduralmente il datore di lavoro è tenuto a notificare al servizio cantonale competente (in Ticino è l’ufficio giuridico della Sezione del lavoro) in cui si trova la sede dell’azienda, la perdita di lavoro dovuta a intemperie per ogni posto di lavoro / per ogni cantiere al più tardi il 5° giorno del mese civile seguente. Sarà poi la cassa disoccupazione ad occuparsi del versamento dovuto. Nel primo semestre del 2024 l’ufficio giuridico ha evaso quasi 350 richieste di indennità per intemperie. 

Un tema, quello delle intemperie, di stretta attualità se consideriamo i cambiamenti climatici in atto e gli eventi straordinari vissuti nel nostro Cantone nel 2023, nel 2024 e recentemente in Vallemaggia. Tant’è che nel 2022 il tema era stato oggetto di un postulato del partito socialista (22.4198) che chiedeva al Consiglio federale di elaborare un rapporto sul sistema d’indennità per intemperie previsto dalla legge sull’assicurazione contro la disoccupazione (LADI) in considerazione dei cambiamenti climatici. L’esecutivo federale ha però concluso che il quadro giuridico esistente è sufficiente avendo il legislatore già previsto un possibile indennizzo per i rami d’attività in cui i lavori si svolgono prevalentemente all’aperto. Pertanto, essendo le conseguenze delle condizioni meteorologiche estreme causate dai cambiamenti climatici già coperte dall’indennità per intemperie, un esame come quello proposto dal postulato è ritenuto dal Consiglio federale superfluo.

Questo e altri articoli sul numero 420 di Progresso Sociale, il periodico dei Sindacati Indipendenti Ticinesi distribuito gratuitamente ai suoi soci.

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